1. L'avvocato, nel compimento dell'autenticazione di cui al comma 1 dell'articolo 4-ter del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, introdotto dal comma 1 dell'articolo 1 della presente legge, acquista a tutti gli effetti la qualità di pubblico ufficiale.
2. L'avvocato che procede all'adempimento di cui al comma 1 deve annotare l'avvenuta autenticazione in un repertorio speciale, debitamente numerato e firmato in ciascun foglio dal presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati territorialmente competente o da un consigliere da lui delegato.
3. Il repertorio di cui al comma 2 è tenuto, e le relative annotazioni sono effettuate, secondo le modalità e le forme previste con regolamento adottato con decreto del Ministro della giustizia.
4. I criteri per la determinazione dei diritti e degli onorari dovuti per l'atto di cui al comma 1 sono stabiliti ogni biennio con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del Consiglio nazionale forense.